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Responsabilità del social network per la violazione del diritto d’autore sul suo portale

Il Tribunale di Roma, sezione specializzata per le imprese, si è pronunciato (sentenza n. 3512/2019 del 15/02/2019) sulla violazione del diritto d’autore avvenuta a mezzo di un diffuso social network, individuando profili di responsabilità per quest’ultimo. Sul social network erano stati pubblicati da alcuni utenti contenuti di una società televisiva italiana senza autorizzazione e in violazione del diritto d’autore e della proprietà industriale. La società convenuta, titolare del servizio di social network e con sede legale in Irlanda, oltre a sollevare il difetto di giurisdizione del giudice italiano, sosteneva che il mero “linking” non costituisce violazione di tali diritti.

Il Tribunale di Roma si è pronunciato sulla giurisdizione, dichiarando la competenza del giudice del luogo in cui il danno si è consumato (e non dove è ubicata la sede legale della piattaforma o dei server su cui è avvenuto il caricamento del materiale online) e – nel merito –, riguardo alla presenza di collegamenti ipertestuali a contenuti protetti da diritti, ha richiamato alcune decisioni della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che qualificano il collegamento ipertestuale come “comunicazione al pubblico” (sent. 26 aprile 2017, caso C-527/15) e la messa in rete di un’opera protetta su un sito internet diverso da quello su cui era stata fatta la comunicazione iniziale come messa a disposizione di un pubblico nuovo di tale opera (sent. 7 agosto 2018, caso C-161-17).

Il Tribunale, infine, ha precisato che – alla luce della direttiva 31/2000/CE (in Italia con d.lgs. 70/2003) – la mera attività di hosting esclude la responsabilità del prestatore di servizi solo se esso dimostra di non essere a conoscenza che l’attività è illecita o, non appena a conoscenza di tali fatti, di agire immediatamente per rimuovere le informazioni o disabilitare l’accesso. Alle ripetute comunicazioni da parte della società televisiva non hanno fatto seguito, da parte del portale social, misure ragionevolmente esigibili, permettendo così di qualificare una responsabilità dell’hosting provider a titolo di “cooperazione colposa mediante omissione”, non avendo agito secondo la diligenza che gli può essere ragionevolmente richiesta.