Principio di esaurimento ed eccezioni previste dalla distribuzione selettiva: nuovi profili di tutela
Il Tribunale di Milano, sezione specializzata per le imprese, si è pronunciato (ordinanza del 19/11/2018 RG n. 38739/2018) sulla concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., individuando delle deroghe al principio di esaurimento ex art. 5, comma 2, C.P.I.
Nello specifico, la ditta resistente aveva messo in vendita i prodotti della società ricorrente (profumi, perlopiù con marchi in licenza), attraverso la propria catena di negozi di prodotti di bellezza e per la casa. La società ricorrente, leader mondiale nella produzione di profumi e prodotti di bellezza, lamentava la violazione degli obblighi derivanti dal contratto di distribuzione selettiva, con cui il distributore accetta determinati obblighi per la vendita dei prodotti del fornitore.
La catena di negozi (drugstores caratterizzati da corridoi e scaffalature ravvicinate con prodotti disposti in maniera disordinata), approvvigionandosi da distributori localizzati fuori dall’UE, vendendo i prodotti in forte sconto e privi di alcuni elementi che ne caratterizzano il packaging e la sicurezza, in un ambiente espositivo non adeguato al livello e al prestigio dei prodotti, aveva concorso consapevolmente nell’inadempimento degli obblighi del rivenditore autorizzato facente parte del sistema di distribuzione selettiva, realizzando un atto di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 c.c.
Il tribunale, richiamando la giurisprudenza europea (sent. 23 aprile 2009, caso C-59/08), ha ravvisato nel contratto di distribuzione selettiva uno dei motivi legittimi alla deroga del principio dell’esaurimento, secondo le ragioni del comma 2 dell’art. 5 del Codice di P.I., poiché i prodotti in questione sono articoli di lusso e sussiste un effettivo pregiudizio all’immagine di lusso o di prestigio del marchio dovuto alla commercializzazione effettuata da terzi estranei alla rete di distribuzione selettiva. Inoltre, la giurisprudenza europea (sent. 6 dicembre 2017, caso C-230/16) ha chiarito che il sistema di distribuzione selettiva non contrasta con quanto stabilito dall’articolo 101 TFUE (divieto di accordi restrittivi della concorrenza) se la scelta dei rivenditori avviene secondo criteri oggettivi d’indole qualitativa, stabiliti indistintamente per tutti i potenziali rivenditori e applicati in modo non discriminatorio.
Il giudice, quindi, ha accertato lo svilimento dei marchi di cui la ricorrente multinazionale è licenziataria, rilevando una incompatibilità oggettiva tra il negozio “cash and carry” e i prodotti di lusso; poiché “i punti vendita non sembrano idonei a salvaguardare l’immagine e l’aura di lusso dei prodotti di cui si controverte: l’apparenza è quella di un punto vendita assimilabile a un discount, con arredi poco curati inseriti all’interno di locali scarsamente illuminati, con scaffalature molto ravvicinate che contengono i prodotti più disparati esposti al pubblico, dai detersivi alla carta igienica”.